1. Lo statuto di ogni partito politico disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'attività politica, ispirandosi ai princìpi del pluralismo e della proporzionalità tra organi centrali e
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locali e nel rispetto della legge 3 giugno 1999, n. 157, come da ultimo modificata dall'articolo 11 della presente legge.